Estinzione del conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'Universita' degli studi di Firenze
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, di seguito denominato "conservatorio", disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 6 ottobre 1867, e' estinto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto, previa acquisizione dell'assenso dell'Universita' degli studi di Firenze, ad assegnare in proprieta' il patrimonio mobiliare e immobiliare del conservatorio alla medesima Universita' che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del conservatorio.
Devono essere in ogni caso garantite successivamente all'assegnazione dei beni del conservatorio all'Universita', la continuazione dell'attivita' delle scuole gia' dipendenti dal conservatorio ed attualmente funzionanti, nonche' la utilizzazione del personale dipendente nel rispetto delle finalita' statutarie dell'istituto estinto.
3. Per la definizione del contenuto del decreto di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione e l'Universita' degli studi di Firenze possono concludere un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2
1. L'assegnazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 e i relativi atti sono esenti da ogni tributo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI