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Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono istituite le sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta, con sede rispettivamente in Campobasso ed Aosta, con le competenze di cui al quinto comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

2. L'attivazione della sovrintendenza archivistica per la Valle d'Aosta e' stabilita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la regione Valle d'Aosta.

3. Per tutto il personale della sovrintendenza archivistica per la Valle d'Aosta e' richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, i numeri 1) e 12) sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"1) Torino: per il Piemonte;
1- bis) Aosta: per la Valle d'Aosta";
"12) Pescara: per l'Abruzzo;
12- bis) Campobasso: per il Molise".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI