Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nell'articolo 316- bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "ente pubblico" sono inserite le seguenti: "o dalle Comunita' europee".
Art. 2
1. Nell'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "articolo 319- bis" sono inserite le seguenti: ", nell'articolo 319- ter".
Art. 3
1. Nell'articolo 322 del codice penale, come sostituito dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al secondo comma, dopo la parola "doveri," sono inserite le seguenti: "il colpevole".
Art. 4
1. All'articolo 357 del codice penale, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola "giurisdizionale" e' sostituita dalla seguente: "giudiziaria";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI