Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 10 Fideiussione
1. L'articolo 1938 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali).
La fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito".
2. All'articolo 1956 del codice civile e' aggiunto il seguente comma:
"Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI