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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 10 Fideiussione

1. L'articolo 1938 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali).
La fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito".

2. All'articolo 1956 del codice civile e' aggiunto il seguente comma:
"Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI