Statizzazione e nuova denominazione degli educandati femminili riuniti di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella tabella n. 1 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, assumono la denominazione di "educandato statale" di Napoli.
2. All'educandato di cui al comma 1, di seguito denominato "ente", si applica la normativa vigente per i corrispondenti educandati dello Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. L'ente provvede al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passivita' risultanti dal debito contratto con il Ministero del tesoro, nonche' dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante alienazione della parte di patrimonio fondiario necessaria a tal fine, con l'osservanza della procedure previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc- cessive modificazioni.
Art. 3
1. La scuola elementare, la scuola media e l'istituto magistrale attivi presso l'ente sono trasformati in scuole statali del tipo corrispondente. Ad essi si applica la normativa vigente per le corrispondenti scuole dello Stato.
2. La direzione dell'ente e' affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono impartite disposizioni circa il funzionamento delle scuole di cui al presente articolo.
Art. 4
1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'ente o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, e' trasferito a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.
2. Il personale docente trasferito e' immesso nei ruoli statali su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto; in mancanza esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza ed e' immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.
3. Il personale non docente trasferito e' immesso nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.
4. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo rimane assegnato all'ente e alle scuole annesse al fine di assicurare continuita' all'attivita' dell'ente.
5. Ai fini del trattamento giuridico ed economico, al personale docente e non docente di cui al presente articolo il periodo di servizio prestato presso l'ente o le scuole annesse e' riconosciuto in conformita' alle norme vigenti per il servizio non di ruolo prestato dal personale docente e non docente di ruolo delle scuole statali.
6. Il servizio prestato dal personale docente e non docente di cui al presente articolo presso l'ente, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato ed e' valutato nei limiti e con le modalita' previste per il servizio statale non di ruolo.
Art. 5
1. Sono abrogati l'articolo 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e la nota alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MISASI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI