Modifiche alla disciplina delle azioni delle societa' cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione
Testo vigente
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 2
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 si applicano anche alle societa' cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
2. Restano valide le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI