Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere ed aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 45/3 del 28 giugno 1990.
2. Il Ministro del tesoro e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.
Art. 2
1. In attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo.
Art. 3
1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.
Art. 4
1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI