Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Testo vigente
Capo I. Elezione degli organi comunali e provinciali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 3 Sottoscrizione delle liste
1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogata.
Art. 4 Fissazione della data di svolgimento delle elezioni
1. L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 7-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 10 Elezione dei consigli circoscrizionali
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.