Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione universitaria degli insegnanti della scuola elementare, il concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica capacita' didattica in relazione alla fascia di eta' e alle conseguenti capacita' di apprendimento dei discenti. Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli specifici. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale del concorso.
2. Per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli specifici le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.
3. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le lingue straniere oggetto della prova nonche', sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 2 tra prova d'esame e titoli. Il decreto attribuisce specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il decreto predetto.
4. I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente comma.
5. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare e' prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento, individuate nel decreto applicativo dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.
Art. 2
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni e' assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
2. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 1.
3. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.315.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Ministero della pubblica istruzione".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigili: CONSO