Validita' del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di eta'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Restano validi gli atti compiuti e le attivita' poste in essere dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di eta' ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1 del decreto- legge 1 febbraio 1992, n. 46, e degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, dei decreti-legge 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992, n. 275.
2. Sono validi a tutti gli effetti economici i periodi di servizio prestati oltre il settantesimo anno dai magistrati ordinari di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1993
SCA'LFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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