Norme sulla pubblicita' negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Pubblicita' negli ascensori
1. I comuni hanno facolta' di consentire l'esposizione, all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purche' non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi sonori.
Art. 2 Imposta comunale
1. Alla pubblicita' di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la pubblicita' di cui all'articolo 1 i limiti della tariffa dell'imposta di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni, sono aumentati del dieci per cento.
Art. 3 Destinazione delle risorse
1. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicita' di cui all'articolo 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprieta', aperti al pubblico, nonche' nelle strutture urbane.
Art. 4 Regolamento di attuazione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, e' emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO