Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto- legge 12 gennaio 1993, n. 3
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: "dal tribunale di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", nonche' dalla pretura circondariale di Bolzano,".
Art. 2
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO