Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo di lire 90 milioni, previsto a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 23 marzo 1990, n. 61, e' aumentato, per il triennio 1993-1995, a lire 120 milioni annui.
Art. 2
1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presentera' al Ministro di grazia e giustizia una relazione delle attivita' svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
____________