Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attivita' connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero che sara' previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il gruppo e' stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del gruppo richiedente di cui al comma 1. Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il comando presso i gruppi parlamentari . . . non e' cumulabile con aspettative o permessi sindacali e puo' cessare anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza.
4. Il personale comandato non puo' conseguire promozioni se non per anzianita', ne' il comando puo' costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonche' per la destinazione ad altre funzioni.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai distacchi di dipendenti del settore privato presso i gruppi parlamentari. Il distacco e' disposto previo consenso dell'interessato e del datore di lavoro.
Art. 3
1. I dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono superare complessivamente le centocinquanta unita'.
Art. 4
1. Tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del gruppo richiedente.
2. Il comando e il distacco non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO