Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'accordo ed alla convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) il protocollo di adesione del Regno di Spagna all'accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonche' l'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione del suddetto accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991;
b) il protocollo di adesione della Repubblica portoghese all'accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonche' l'accordo di adesione della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione del suddetto accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991;
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali con la Spagna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo, e agli atti internazionali con il Portogallo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 7, comma 2, dell'accordo.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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