Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
Testo vigente
Capo I. Finalita' e oggetto
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Finalita' della legge
1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformita':
a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonche' al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;
b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aer- osol, nonche' alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono;
c) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono .
2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Alla realizzazione delle attivita' previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le universita'.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2 Oggetto della legge
1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito de- nominate "sostanze lesive", sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresi' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179 .
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorita' correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' constituente illecito.
Capo II. Controlli sull'attuazione della legge
Art. 4 Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico
1. n Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorita' competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91.
2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.
Art. 5 Funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede:
a) a redigere rapporti rivolti al Ministro dell'ambiente al fine di integrare o modificare l'elenco delle sostanze lesive in relazione alle elaborazioni definite in sede di Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e in sede comunitaria;
b) a promuovere incontri con le rappresentanze delle imprese per la redazione di protocolli d'intesa tra imprese e Governo che accelerino le procedure per la riduzione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive ovvero per la identificazione di nuovi sistemi di raccolta, di riciclaggio e di smaltimento delle medesime;
c) a definire gli indirizzi programmatici per l'utilizzazione annuale del fondo di cui all'articolo 10, comma 5;
d) a definire le norme tecniche e le modalita' per la cessazione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive;
e) a definire le norme tecniche e le modalita' per la raccolta, il riciclaggio, lo smaltimento e la distruzione delle sostanze lesive;
f) a redigere, su richiesta del Parlamento e del Governo, rapporti nella materia oggetto della presente legge;
g) a segnalare al Governo l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, anche in relazione alle esigenze di sicurezza ambientale e di risparmio energetico, alle sostanze lesive;
h) a definire le norme tecniche e le modalita' per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le producono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono, con particolare riferimento alle modalita' di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero; i) a controllare l'applicazione della presente legge, in particolare per quanto riguarda:
1) i tempi di dismissione delle sostanze lesive;
2) l'utilizzazione dei prodotti sostitutivi consentiti.
2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, anche sulla base dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco delle sostanze lesive nonche' ad emanare le norme per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed h).
3. Tutte le imprese che producono o utilizzano nei processi di lavorazione ovvero nei prodotti da immettere sul mercato le sostanze lesive sono tenute a comunicare all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati concernenti l'ubicazione degli stabilimenti, le sostanze lesive utilizzate ovvero i quantitativi prodotti o immessi sul mercato dal 1986, nonche' le informazioni che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ritenga utile acquisire per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. E' fatto obbligo a tutte le imprese che utilizzano impianti che comportano nei processi di lavorazione l'uso delle sostanze lesive di inviare un'apposita dichiarazione descrittiva dell'impianto stesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III. Smaltimento e riciclo delle sostanze lesive
Art. 6 Obblighi in materia di recupero e smaltimento
1. E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformitaalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di
impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati.
Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere
trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono
essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2.
2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entita' e' stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente articolo.
3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.
4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi.
5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.
6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:
a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;
b) la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;
c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili ne' riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 7;
d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene, mediante personale specializzato;
e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;
f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:
a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;
b) delle modalita' per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;
c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonche' della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonche' sulla base del tessuto socioeconomico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;
d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalita' del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;
e) dell'entita' e delle modalita' di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale di cui al comma 2;
f) delle modalita' per l'ottemperanza all'obbligo del commerciante di accettare in restituzione i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 e di conferirli ai centri di raccolta autorizzati;
g) delle modalita' di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo;
h) delle norme tecniche e delle modalita' per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive, in conformita' con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
i) delle modalita' per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1997, N. 179
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1997, N. 179
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1997, N. 179
Capo IV. Icentivi e tutela della salute informazione del consumatore
Art. 10 Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive
1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e' destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonche' di programmi di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro consorzi che abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca.
2. Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il
proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi proposti.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive.
6. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' emanato un regolamento che definisce le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 5.
7. Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere universita' e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Il predetto fondo puo' essere altresi' utilizzato per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 11 Campagne di informazione e di educazione
1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' le associazioni dei consumatori, dei produttori e degli utilizzatori delle sostanze lesive maggiormente rappresentative, predispone campagne di informazione ai cittadini finalizzate:
a) alla conoscenza delle proprieta' dell'ozonosfera in relazione all'ambiente e alla salute umana;
b) all'incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano e non prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive;
c) alla conoscenza e alla promozione delle corrette modalita' di smaltimento e di riciclo dei prodotti che contengono le sostanze lesive;
d) alla conoscenza di idonee sostanze sostitutive non dannose per la salute e per l'ambiente.
2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI e con la Federazione italiana editori giornali.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresi' campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado , rientranti nei programmi tecnici e scientifici .