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Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis (Regolamenti di attuazione). - 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge".

2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonche' dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge n. 515 del 1993.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI