Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonche' dell'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992;
b) l'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del protocollo stesso ed all'accordo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI