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Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 4.966.965, a titolo di contributo italiano, per l'ulteriore finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo, in applicazione della Convenzione sulla salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge 25 gennaio 1979, n. 30.

2. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000 milioni all'Istituto italo-latino-americano per l'anno 1995 al fine di assicurare la piena operativita' dell'Istituto stesso.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 3.670 milioni per l'anno 1994, in lire 4.280 milioni per l'anno 1995 ed in lire 2.140 milioni annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 comma 2 pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO