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Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 25 degli emendamenti stessi.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO