Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.
Art. 3
1. In applicazione del Protocollo di cui all'articolo 1 si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi da erogare con le seguenti modalita':
a) lire 20 miliardi annue dal 1995 al 1997, lire 23 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, e lire 24 miliardi per l'anno 2000, da corrispondere al Governo maltese in rate annuali, entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento, quale contributo alla bilancia dei pagamenti;
b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 2000 per contributi a fondo perduto.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annue per gli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO