diritto.io

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1995

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 23 dicembre 1994, n. 726, nonche' nella tabella A, sono introdotte, per l'anno finanziario 1995, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2 Stato di previsione del Ministero del tesoro

1. I commi 4, 10 e 18 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 130.000 miliardi.".
"10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti rispettivamente, in lire 3.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 125 miliardi.".
"18. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6869, 6872, 6878, 6879, 8908, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.".

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, e' aggiunto il seguente comma:
"22-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1995, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".

Art. 3 Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione

1. I commi 2 e 12 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonche' per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informazioni del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.".
"12. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277, 3283, 3286 e 3287 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.".

Art. 4 Disposizioni diverse

1. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, sono aggiunti i seguenti commi:
"16-bis. In relazione agli effetti delle operazioni di conguaglio derivanti dalla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, concernente il regolamento sull'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, variazioni compensative tra i capitoli relativi alle spese per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ed i pertinenti capitoli relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali, iscritti nelle relative rubriche degli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed Aziende autonome.
16-ter. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
16-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionale di lavoro del personale dipendente delle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale medesimo.".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 settembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO