Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania firmato a Trieste il 15 aprile 1993.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo IX dell'accordo stesso.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1995, in lire 6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 15 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministri degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI