Sanatoria degli effetti prodotti dall'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneita' per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneita' svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, e che siano stati inquadrati nel profilo di primo ricercatore ai sensi dell'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
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