Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo e' prorogato di quarantadue mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2 Disposizioni di sanatoria
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, dell'articolo 46 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, dell'articolo 51 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, dell'articolo 51 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, dell'articolo 51 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, dell'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, dell'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, dell'articolo 16 del decretolegge 25 febbraio 1995, n. 55, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
2. Sono fatti salvi gli effetti e le previsioni dei contratti di locazione di immobili stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DI PIETRO, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: FLICK