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Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 4 Disposizioni transitorie

1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.

1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto.
L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma l-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.

1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e' portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unita' previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, con priorita' per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione.

1- quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguagliodelle somme gia' ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi gia' ricevuti. La restituzione delle somme e' effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non puo' essere inferiore al 10 per cento delle somme gia' ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.

1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o piu' movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 .

Art. 5 Erogazioni liberali delle persone fisiche

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 Erogazioni liberali delle societa' di capitali e degli enti commerciali

1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente:
"Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi.
2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 Esclusioni

1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, societa' di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passivita' nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.

Art. 8 Rendiconto dei partiti e movimenti politici

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96.

2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il rendiconto deve essere, altresi', corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche', relativamente alle societa' editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilita', senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata l'identita' dell'erogante.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e' tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.4

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche' delle copie dei quotidiani ove e' avvenuta la pubblicazione, e' trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.4

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.4

14. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96.

15. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.3

16. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.3

17. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.3

Art. 9 Norma di salvaguardia

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157 .3

2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non puo' in ogni caso superare l'importo di 50 milardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.

Art. 11 Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
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