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Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, i posti in soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-1996 sono portati in detrazione da quelli da assegnare nell'anno accademico 1997-1998, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1997, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick