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Norme in materia di circolazione monetaria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Emissione di monete da lire mille e da lire duemila

1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. E' fatta salva la facolta' della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

Art. 2 Emissione della banconota da lire cinquecentomila

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, puo' autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

Art. 3 Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato

1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.23

1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012.23

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali e' gia' stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti

1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonche' da societa', enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli e' arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

Art. 5 Convenzioni

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica
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