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Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 2

1. La procedura di rimborso, prevista dal decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, si applica agli scarti di emissione dei certificati di credito del tesoro zero - coupon (CTZ) relativamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1996, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze 24 gennaio 1994, n. 198, ed al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 10 febbraio 1994, n. 212, tenendo presente che per le modalita' di calcolo delle somme dovute all'investitore non residente occorre considerare che trattasi di titoli sprovvisti di cedole.

2. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sullo scarto di emissione dei certificati di credito del tesoro zero - coupon (CTZ), ai sensi della procedura di rimborso di cui al decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, avviene in occasione della scadenza dei titoli stessi.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick