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Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di "Sharka" e di "Erwinia amylovora", situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1996, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'eta' dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi:

  1. a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;

  2. b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno;

  3. c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno;

  4. d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;

  5. e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel decimo anno;

  6. f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, nell'undicesimo anno;

  7. g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno;

  8. h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo e' concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.

4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno gia' provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali.

Art. 1-bis

1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresi' con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 701 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 185712006, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 185712006.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno recata dall'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997); il relativo riparto e' disposto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con le regioni interessate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick