Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167, e' aumentata a 11.017.450.000 di ECU in conformita' alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994 al 1998.
2. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della Banca, imputabile all'Italia, e' considerato come riserva disponibile e trasformato in capitale interamente versato mediante incorporazione.
3. La quota da versare rappresentera' l'1,81323563 per cento di ECU 5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sara' corrisposta in dieci rate semestrali di uguale importo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. I pagamenti degli importi di cui all'articolo 1 sono effettuati in ECU, in conformita' della decisione del Consiglio dei Governatori dell'11 giugno 1990.
Art. 3
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in complessive L. 158.672.000.000 al netto della quota di L. 39.668.000.000 dell'anno 1996 gia' finanziata, ed e' ripartito in rate semestrali costanti.
2. All'onere relativo agli anni 1997 e 1998 valutato, rispettivamente, in L. 119.004.000.000 ed in L. 39.668.000.000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per detti anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.
3. II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
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