Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attivita' cinematografiche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificatodall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dall'articolo 18 del decreto - legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.
2. Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti gia' beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonche' a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.
Art. 2
1. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalita' di corresponsione degli acconti di cui all'articolo 1.
Art. 3
1. Al comma 3 dell'articolo 5 -bis del decretolegge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione".
2. All'articolo 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto - legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi" e le parole: "periodo di quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "periodo di cinquantaquattro mesi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo
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