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Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 2 Ammissione

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 4 Commissione e sede d'esame

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a carico dello Stato.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62.8

Art. 7 Esami di idoneita' nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno puo' presentarsi agli esami di idoneita' solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui da' accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento puo' essere comunque emanato.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'.

3. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

4. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

Art. 9 Norma finanziaria

1. Le spese relative all'indennita' ed ai compensi per gli esami, gia' imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
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