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Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO

Testo vigente

Capo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Delega al Governo

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.

5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformita' dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2 Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

  1. a) continuita' degli strumenti e dei rapporti giuridici;

  2. b) principio della neutralita' del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;

  3. c) piena informativa delle regole della transizione;

  4. d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;

  5. e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

  6. f) previsione della possibilita' di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;

  7. g) assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

  8. h) alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali si provvedera', in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.

Capo II. Disposizioni specifiche e principi e criteri direttivi speciali di delega legislativa

Art. 3 Disposizioni specifiche

1. Nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanate le disposizioni intese a disciplinare, in particolare, le materie e gli oggetti previsti dagli articoli successivi, secondo i principi e i criteri direttivi speciali ivi indicati ed in conformita' ai principi e criteri generali di cui all'articolo 2.

Art. 4 Parametri di indicizzazione

1. I parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'EURO che non possano essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuita' fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza economicofinanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso.

Art. 5 Calcoli intermedi

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti comunitari in materia, le norme delegate disciplinano le modalita' di utilizzo dell'EURO nei calcoli intermedi effettuati ai fini della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o da pagare.

Art. 6 Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti

1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) dovra' prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;

  2. b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovra' essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;

  3. c) dovra' essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;

  4. d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneita', la congruita' e la proporzionalita' delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonche' alle sanzioni amministrative.

2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.

Art. 7 Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari

1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresi' a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unita' di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonche' dell'unita' di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

Art. 8 Adozione dell'EURO quale moneta di conto

1. Le norme delegate, al fine di soddisfare l'esigenza di una trasparente e coerente redazione dei documenti contabili obbligatori delle imprese e dei gruppi di imprese, disciplinano i criteri e i modi di utilizzo dell'EURO quale moneta di conto durante il periodo transitorio.

Art. 9 Rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dall'introduzione dell'EURO

1. Le norme delegate disciplinano i criteri e le modalita' di rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, l'ECU e l'EURO, nel rispetto del principio della neutralita' del passaggio dalla lira all'EURO e degli effetti conseguenti.

Art. 10 Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati

1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.

Art. 11 Pagamenti

1. Le norme delegate disciplinano, in conformita' ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, lo scambio delle informazioni su base elettronica relative ai pagamenti, al fine di agevolare i rapporti fra i diversi soggetti pubblici interessati ai pagamenti stessi, anche regolamentando le modalita' di effettuazione di conversioni multiple intermedie dello stesso importo, in modo da ridurne gli effetti sulla determinazione dell'ammontare trasferito.