Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita una commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di:
a) esaminare le attivita', la gestione e la situazione economicofinanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) dal 1982 al 1991;
b) accertare le cause, le responsabilita' e le conseguenze del dissesto che ha colpito la Federconsorzi, anche in relazione ai suoi soci;
c) verificare le condizioni di ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, i presupposti per la vendita in massa dei beni e la congruita' del prezzo offerto dalla SGR S.p.a. (Societa' gestione per il realizzo);
d) valutare l'azione di dismissione conseguente al dissesto e le procedure seguite dalla SGR S.p.a. per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari;
e) verificare la situazione economicofinanziaria, nonche' le ragioni, le modalita' e i tempi del ricorso alle procedure di liquidazione o commissariamento dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa o di commissariamento.
Art. 2
1. La commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
2. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 3
1. Prima dell'inizio dei lavori, la commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.
Art. 4
1. La commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
Art. 5
1. La commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, puo' avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.
Art. 6
1. La commissione puo' acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorita' amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la commissione puo' inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorita' giudiziaria.
Art. 7
1. Le sedute della commissione sono pubbliche, salvo che la commissione medesima disponga diversamente.
Art. 8
1. I componenti della commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
Art. 9
1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.12
2. La commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.
Art. 10
1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick