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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella citta' militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella citta' militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick