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Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della convenzione stessa.

Art. 3

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di nuove varieta' vegetali a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'atto della conferenza diplomatica di revisione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottato a Ginevra il 19 marzo 1991, nonche' a quelle facoltative di seguito indicate e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) scegliere il tipo di protezione; individuare il costitutore ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonche' la durata della tutela, che dovra' essere articolata a seconda dei generi e delle specie;

  2. b) provvedere alla definizione di costitutore e di varieta';

  3. c) determinare la possibilita' di scegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorita' derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV - Union pour la protection des obtentions vegetales), determinando la documentazione necessaria;

  4. d) prevedere il termine entro il quale la tutela sara' estesa a tutti i generi e le specie;

  5. e) definire le ipotesi di nullita' e determinare le condizioni di decadenza;

  6. f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;

  7. g) prevedere la revisione dell'articolo 9 del titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodo di concessione della privativa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK