Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 101 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLIK