Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per far fronte agli oneri connessi alle operazioni previste per il 1998 nell'ambito del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, indetto con legge 31 dicembre 1996, n. 681, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 28 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che ne dispone nel rispetto delle disposizioni della citata legge n. 681 del 1996.
2. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1998.
Art. 2
1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialita' e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attivita' statistiche.
Art. 3
1. L'ISTAT e' autorizzato a portare a termine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste dall'articolo 4-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le suddette operazioni sono disposte nell'ambito della dotazione organica complessiva e delle disponibilita' di bilancio dell'Istituto.
2. Il personale interessa to dalle operazioni di cui al comma 1 puo' essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono attivati i rapporti di lavoro.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a lire 28 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick