Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali lo Stato e' azionista unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modalita' stabilite con decreti del Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica il comma 2 del predetto articolo 4.
2. L'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si riferiscono anche ai casi in cui il controllante e' un soggetto non avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici.
3. Gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2 Disposizioni di sanatoria
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
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