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Disposizioni concernenti la capacita' giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Capacita' giuridica delle istituzioni della OSCE

1. L'Italia riconosce la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacita' di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):

  1. a) segretariato della OSCE;

  2. b) ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);

  3. c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio della organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2 Disposizioni generali sui privilegi e le immunita'

1. I privilegi e le immunita' indicati negli articoli da 3 a 8 sono accordati alle istituzioni della OSCE nel loro interesse.
All'immunita' puo' rinunciare il segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica.

2. I privilegi e le immunita' sono accordati ai soggetti interessati, non a loro personale vantaggio, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunita' si rinuncia in qualsiasi caso essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale e' accordata. La decisione di rinunciare all'immunita' e' adottata:

  1. a) per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni della OSCE e i membri delle missioni della OSCE, dal segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica;

  2. b) per quanto riguarda il segretario generale della OSCE e l'alto commissario per le minoranze nazionali, dal presidente in carica.

3. Il Governo interessato puo' rinunciare all'immunita' per quanto riguarda i propri rappresentanti.

Art. 3 Istituzioni della OSCE

1. Le istituzioni della OSCE operanti in Italia, i loro beni e le loro disponibilita' finanziarie, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, godono della stessa immunita' da procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri.

2. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.
I beni e le disponibilita' finanziarie delle istituzioni della OSCE, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.

3. Gli archivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.

4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:

  1. a) possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' corrispondenti ai loro obiettivi;

  2. b) hanno facolta' di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.

5. Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilita' finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attivita' istituzionali sono esenti:

  1. a) da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilita';

  2. b) da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze.

6. Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in Italia di beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, necessari per lo svolgimento di attivita' ufficiali, e qualora il prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa presentazione di documentata istanza da parte delle predette istituzioni.

7. Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

Art. 4 Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE

1. L'Italia, qualora nel suo territorio si trovino missioni permanenti presso la OSCE, riconosce a tali missioni e ai loro membri i privilegi e le immunita' diplomatiche conformemente alla convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961 e ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.

Art. 5 Rappresentanti degli Stati partecipanti presso la OSCE

1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della OSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni della OSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, godono in Italia dei seguenti privilegi e immunita':

  1. a) immunita' da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

  2. b) inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti;

  3. c) esenzione, personale e per il coniuge, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

  4. d) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rappresentanti italiani ne' ai soggetti che abbiano rappresentato l'Italia presso la OSCE.

3. Agli effetti del presente articolo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.

Art. 6 Funzionari della OSCE

1. I funzionari della OSCE beneficiano in Italia dei seguenti privilegi e immunita':

  1. a) immunita' da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

  2. b) esenzione personale, per il coniuge e per i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

  3. c) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo italiano;

  4. d) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali, per loro stessi, per il coniuge e familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;

  5. e) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico in Italia e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.

2. I privilegi e le immunita' di cui alle lettere da b) a e) del comma 1 non si applicano ai cittadini italiani ne' alle persone con residenza permanente in Italia.

3. Le norme di cui al presente articolo non disciplinano il trattamento fiscale dei redditi eventualmente prodotti in Italia dai funzionari della OSCE.

4. Nel presente articolo l'espressione "funzionari della OSCE" indica il segretario generale, l'alto commissario per le minoranze nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale della OSCE o da questo designate. Le decisioni assunte al riguardo dagli organi della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.

5. I dipendenti delle istituzioni della OSCE sono esenti dal regime previdenziale del paese ospitante purche' siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o si trovino nelle condizioni descritte al comma 6.

6. I dipendenti delle istituzioni della OSCE, purche' abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'istituzione della OSCE, o di un programma cui aderisce l'istituzione della OSCE che preveda adeguati benefici, sono esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.

Art. 7 Membri delle missioni della OSCE

1. I membri delle missioni della OSCE, istituite dagli organi decisionali della OSCE, nonche' i rappresentanti personali del presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunita':

  1. a) immunita' dall'arresto o dalla detenzione personale;

  2. b) immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

  3. c) inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti;

  4. d) diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunita' e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;

  5. e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;

  6. f) agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;

  7. g) immunita' e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici;

  8. h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.

2. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.

3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunita' previsti nello stesso comma 1, alle lettere b), c), e) ed f). Il presidente in carica puo' richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunita' previsti nel comma 1, lettere a), d), g) ed h), in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficolta'.

Art. 8 Carta d'identita' OSCE

1. La OSCE puo' rilasciare una carta d'identita' OSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento, che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, e' rilasciato secondo il modello riportato nell'annesso A alla presente legge e conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento.

2. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identita' OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick