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Disposizioni urgenti per la validita' dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Termine delle lezioni ed esami

1. Nella scuola italiana di Asmara l'anno scolastico 1997-1998 e' valido, sulla base delle attivita' effettivamente svolte, anche se di durata complessivamente inferiore ai duecento giorni.

2. I consigli delle classi quinte della scuola elementare, delle classi terze della scuola media, della classe terza del corso di qualifica professionale e della classe quinta del liceo scientifico si intendono costituiti e operanti come commissioni giudicatrici, rispettivamente, per gli esami di licenza elementare e media, per gli esami di qualifica e per gli esami di maturita'. I giudizi espressi dai predetti consigli di classe, in sede di scrutini di ammissione, hanno valore di giudizi degli esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica e di maturita'.

3. Agli alunni che hanno conseguito giudizio positivo, viene rilasciato il corrispondente diploma, che ha valore a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick