Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' trasferita in proprieta', a titolo gratuito, dal 1 gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte gia' attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32, alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.
2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale unicum ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana puo' assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.
3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.
4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, e' inalienabile e non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi.
Art. 2
1. Ai fini della individuazione e selezione dei progetti volti alla piu' alta valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1, facenti parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale, e' istituito, con compiti di indirizzo, un comitato di presidenza composto da:
a) il presidente della giunta regionale della Toscana, o un suo delegato, che lo presiede;
b) cinque rappresentanti del consiglio regionale della Toscana, di cui due rappresentativi dei gruppi consiliari di minoranza;
c) il presidente dell'Ente parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni, o un suo delegato;
d) il presidente della provincia di Pisa, o un suo delegato;
e) i sindaci dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, o un loro delegato;
f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste nominato dal presidente della giunta regionale della Toscana.
2. Il presidente della giunta regionale della Toscana insedia il comitato di presidenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comitato di presidenza predispone progetti e iniziative di interesse europeo ed internazionale nei campi di operativita' delle politiche e dei relativi programmi e finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla cooperazione per lo sviluppo con i Paesi terzi del bacino mediterraneo e alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Art. 3
1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in servizio presso la tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane addetto alla tenuta, in posizione di comando presso la regione.
Art. 4
1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1 gennaio 1999, di un importo complessivo di lire 4.562 milioni, risultante, quanto a lire 562 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica gia' destinata alla tenuta di San Rossore, e quanto a lire 4.000 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per il Ministero dei lavori pubblici, parimenti destinata a detta tenuta.
Art. 5
1. Per l'attuazione dell'articolo 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, previa intesa con la Presidenza della Repubblica e con il Ministro dei lavori pubblici, al trasferimento degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999all'unita' previsionale di base 3.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'unita' previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. I predetti stanziamenti confluiscono all'unita' previsionale di base 7.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere assegnati successivamente alla regione Toscana. Restano fermi, in ogni caso, i programmi del Ministero dei lavori pubblici in corso di attuazione al 31 dicembre 1998.
Art. 6
1. L'articolo 1, lettera a), e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto