Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati di sei mesi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.