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Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno 1999 e' attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo fino ad un massimo di lire 120 miliardi per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione alle Olimpiadi del 2000 e di lire 5 miliardi da destinare a programmi relativi allo sport sociale.

2. Fino alla concorrenza di lire 125 miliardi sono sospese per il 1999 le destinazioni di spesa previste dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede attingendo alle entrate derivanti da nuovi giochi e scommesse istituiti in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto