Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte, per l'anno finanziario 2000, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Art. 2 Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 41.000 miliardi".
2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente:
"6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 9.500 miliardi".
3. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente:
"9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.630 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.400 miliardi e lire 18.300 miliardi".
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' aggiunto il seguente comma:
"31-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali".
Art. 3 Allegati
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2000 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
Art. 4 Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 489
1. Nella Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.
LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD ESSE ALLEGATI, SONO STATE APPROVATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI (1)
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(1) Le parti modificate e le voci introdotte sono stampate in neretto.
TABELLA 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA 2
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORI, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA 4
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA 9
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA 11
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA 14
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
L'ALLEGATO 1, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, E' STATO APPROVATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO CON LA SEGUENTE MODIFICAZIONE (1)
L'ALLEGATO 2, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, E L'ALLEGATO 3, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE, SONO STATI APPROVATI NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO
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(1) Le parti modificate sono stampate in neretto.
ELENCO DELLE UNITA' PREVISIONALI VARIATE
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, Il Guardasigilli: Fassino