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Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Testo vigente

Sezione II. Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

Art. 11

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1173

Art. 12

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Art. 13 Fondo per l'associazionismo

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.2

Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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Art. 17

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Capo III. Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni

Sezione I. Prestazioni degli associati

Art. 18

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Art. 19

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Sezione II. Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

Art. 20 Prestazioni in favore dei familiari degli associati

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.2

Art. 21 Imposta sugli intrattenimenti

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.2

Art. 22

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Art. 23

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Art. 24

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Art. 25

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Art. 26

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Art. 27

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Art. 28

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Art. 29

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Art. 30

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Art. 31

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