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Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1o marzo 1991.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3

1. Sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la detenzione, il trasporto o comunque l'uso degli esplosivi non contrassegnati secondo le modalita' previste dall'articolo I, paragrafo 3, della Convenzione.

2. Sono consentite la detenzione e la utilizzazione degli esplosivi al plastico non dotati di contrassegno soltanto per le finalita' di cui all'annesso tecnico, 1a parte, paragrafo II, della Convenzione.

Art. 4

1. Chiunque detiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplosivi non contrassegnati e' tenuto a farne denuncia entro trenta giorni all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino Comando dei carabinieri.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, ma le stesse amministrazioni devono redigere un elenco dei materiali tenuti in deposito che incorporano esplosivi non contrassegnati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' necessarie perche' gli esplosivi di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497.

2. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione di cui all'articolo 20, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e' sempre ordinata la confisca dell'esplosivo non contrassegnato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino