Interventi in favore del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge ha lo scopo di contribuire, nell'ambito delle finalita' e dei compiti attribuiti allo Stato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, alla valorizzazione ed al rilancio del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino.
Art. 2
1. Al Museo nazionale del cinema di Torino sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale e le opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della cinematografia e dei nuovi linguaggi audiovisuali;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti per l'incremento delle collezioni esistenti, con specializzazione in materia di pre-cinema e di tecniche della produzione e della riproduzione dell'immagine;
c) svolgere attivita' informative, di studio, didattiche e promozionali in Italia e all'estero;
d) concorrere alla realizzazione a Torino, in collaborazione con le istituzioni competenti, di un polo europeo di documentazione, di ricerca, di formazione e di produzione in materia di comunicazione audiovisiva, in un quadro di relazioni internazionali.
Art. 3
1. Il Museo nazionale del cinema ha sede in Torino presso la Mole Antonelliana.
2. Il comune di Torino provvede al restauro ed al recupero funzionale della Mole Antonelliana e, in collaborazione con gli altri soci fondatori, al nuovo allestimento del Museo nazionale del cinema nonche' all'incremento delle collezioni.
Art. 4
1. Per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, e' assegnato al comune di Torino un contributo straordinario di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
2. Per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo nazionale del cinema di Torino e comunque per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, al Museo stesso e' assegnato, a decorrere dall'anno 2000, un contributo ordinario annuo di un miliardo di lire.
Art. 5
1. Con regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo disciplina i rapporti tra la Scuola nazionale di cinema, il Museo nazionale del cinema di Torino, le altre cineteche promosse dalle regioni o dagli enti locali e le altre cineteche pubbliche e private che fruiscono di contributi pubblici, al fine di realizzare il piu' efficace coordinamento delle loro attivita' e di migliorare la circolazione e la fruizione da parte del pubblico e degli studiosi del materiale conservato, nonche' al fine di razionalizzare le modalita' di conservazione del materiale audiovisivo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, al comma 3, dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono soppresse le parole da: "e coordina " fino alla fine del comma.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a lire un miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino