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Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Testo vigente

Art. 11 Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. All'articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: "di lingua materna slovena" sono inserite le seguenti: "o con piena conoscenza della lingua slovena".

2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalita' operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 3, della presente legge.

3. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: "sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".

4. Nell'ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e' ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e' aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo puo' essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonche' a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 12 Disposizioni per la provincia di Udine

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, la programmazione educativa comprendera' anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 l'insegnamento della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali e' compreso nell'orario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi istituti nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalita' di svolgimento delle suddette attivita' curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonche' i criteri di valutazione degli alunni e le modalita' d'impiego dei docenti qualificati. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

3. Nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le attivita' curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e gli standard relativi alla qualita' del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti.

5. La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4 e' prevista l'istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalita' operative di cui al comma 2 dell'articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

7. Le iniziative previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorita' stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.

Art. 13 Organi per l'amministrazione scolastica

1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalita' di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 14 Istituto regionale di ricerca educativa

1. Ai sensi dell'articolo 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' istituita apposita sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

Art. 15 Istruzione musicale

1. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi.
L'attuale organico di diritto del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" resta fermo per un triennio, fatta salva l'attivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonche' la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri.

2. Con ordinanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalita' di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonche' le modalita' di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena "Glasbena matica" e "Emil Komel" e' considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori del conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le iniziative di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione.
In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate. L'attivita' di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attivita' formative del conservatorio e con la programmazione didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.

4. Gli insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono al loro interno un coordinatore della sezione medesima che e' esonerato dall'attivita' di insegnamento per tutto il periodo dell'incarico. Gli atti del direttore del conservatorio concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del coordinatore.

5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell'incarico, e' membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini", di cui fanno parte, altresi', due esperti, di cui uno appartenente alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 16 Istituzioni e attivita' della minoranza slovena

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al presente comma, e' data priorita' al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalita' di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.1

Art. 17 Rapporti con la Repubblica di Slovenia

1. Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea.

Art. 18 Teatro stabile sloveno

1. Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il "Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledalisce" e' riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

Art. 19 Restituzione di beni immobili

1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprieta' della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' utilizzata, a titolo gratuito, per le attivita' di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, gia' "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' "Narodni Dom" di proprieta' dell'Universita' degli studi di Trieste, e' trasferito in proprieta', a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 OTTOBRE 2021, N. 139.

3. Le modalita' di uso e di gestione sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.

Art. 20 Tutela del patrimonio storico ed artistico

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle localita' abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

Art. 21 Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunita' montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali e' storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 22 Organizzazioni e attivita' sindacali

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attivita' prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappresentativita' all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine all'esercizio delle attivita' sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 23 Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche

1. Dopo l'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche".

Art. 24 Norma transitoria

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

Art. 25 Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge

1. La tabella di cui all'articolo 4 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Su proposta del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attivita' intese alla conservazione e promozione della loro identita' culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai cittadini di cui al comma 2 e' comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali gia' operanti secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 8.

4. L'elenco previsto dall'articolo 10 puo' essere modificato con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.

Art. 26 Disposizioni in materia elettorale

1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

Art. 27 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire 15.567.000.000 per l'anno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28 Disposizioni finali

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge puo' essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello gia' in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione della presente legge non potra' derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.

Art. 29 Definizione

1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualita'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino